Collegio cardinalizio

La basilica pontificia, simbolo del potere del Collegio cardinalizio e della Chiesa Cattolica Romana.

Il collegio cardinalizio (definito anche sacro collegio cardinalizio, o più semplicemente sacro collegio), secondo l'Annuario pontificio, è l'insieme dei cardinali della Chiesa cattolica.

Assolve tre compiti principali:

  1. provvede all'elezione del Papa; in conclave, tuttavia, non entrano tutti i membri del Collegio ma solo quei cardinali che non hanno ancora compiuto l'ottantesimo anno di età il giorno precedente l'inizio della sede vacante;[1]
  2. si riunisce collegialmente quando il Papa lo convoca per valutare aspetti generali o specifici del governo della Chiesa universale;
  3. assiste personalmente il Papa nel suo impegno pastorale attraverso gli uffici e gli incarichi a cui è deputato.

Il collegio cardinalizio ha al suo interno un decano, eletto dai cardinali vescovi e confermato dal Papa.

  1. ^ Il limite di età di ottanta anni superato il quale i cardinali perdono il diritto di eleggere il Papa fu introdotto da papa Paolo VI con il motu proprio Ingravescentem Aetatem (II, 2) del 21 novembre 1970, entrato in vigore il 1º gennaio 1971; fu confermato dallo stesso Papa con la costituzione apostolica Romano Pontifici Eligendo (II, I, 33) del 1º ottobre 1975 e da papa Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis (II, I, 33) del 22 febbraio 1996 modificando però la data di riferimento per il compimento degli ottanta anni dal "momento di ingresso in conclave" previsto da Paolo VI all'attuale "prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante" con la conseguenza che un cardinale che compia ottanta anni tra il giorno in cui ha inizio la sede vacante e il giorno precedente l'apertura del conclave mantiene il diritto ad eleggere il nuovo pontefice.

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