Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore

Il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore è, in Italia, un organo consultivo previsto dall'art.190 della legge 22 aprile 1941, n.633 (Legge sul diritto d'autore). Ad esso è dedicato l'intero titolo VII di detta legge La dizione originale del testo della legge rifletteva il periodo storico in cui era stato emanato inquadrato nelle norme corporative allora vigenti e con un ampio ruolo per il Ministro per la cultura popolare.[1]

  1. ^ Passi dal Testo originario del Titolo VI del R.D.18 maggio 1942,n 1369, ora modificati. È istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
    • Art. 191.
    Il comitato è composto:
    • a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;
    • b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
    • c) di un rappresentante del p.n.f.;
    • f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

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