Ius edicendi

Lo ius edicendi è la potestà per i magistrati romani di emanare editti, inizialmente inteso come il programma che il praetor urbanus e quello peregrinus emanava dicendo quali sarebbero state le regole che avrebbe seguito nella sua opera di integrazione dello ius civile

Il giurista romano Gaio ricorda che analogo potere spettava anche ai presidi delle provincie senatorie e agli edili curuli: Questo il brano delle sue Istituzioni:

(LA)

«Ius autem edicendi habent magistratus populi romani; sed amplissimus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent»

(IT)

«Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle provincie del popolo romano (senatorie)»


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