Delitto di Lesione personale | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
Disposizioni | art. 582 |
Competenza |
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Procedibilità | |
Arresto | facoltativo in flagranza |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
La lesione personale, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 582 del codice penale italiano secondo cui
«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»