Ordini non nazionali

L'istituto giuridico degli Ordini non nazionali è previsto, nella Repubblica Italiana, dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 "Istituzione dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze" che recita:

«I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta


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