Patria potestas

L'istituto della patria potestà era proprio dei cittadini romani, come già si evince dalle Istituzioni di Gaio:

(LA)

««Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus)...»

(IT)

«Parimenti sono in nostra potestà i nostri figli, che abbiamo procreato in legittime nozze. Il qual diritto è esclusivo dei cittadini romani (ché non ci sono praticamente altri uomini, che abbiano sui loro figli un potere tale, quale abbiamo noi)...»

Ciò si realizzava concretamente col fatto che i poteri e i privilegi derivati da tale istituto non erano esercitabili né acquisibili dai cittadini stranieri, nemmeno ottenendo la cittadinanza romana, a meno che non intervenisse un apposito provvedimento.


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