Potenza protettrice

Una potenza protettrice, nel diritto internazionale, è una nazione che rappresenta gli interessi di una seconda nazione («potenza protetta» o «mandante») nei confronti di una terza («potenza ricevente»), nel caso che le ultime due (per svariati motivi) non abbiano relazioni diplomatiche dirette. Si parla pertanto di «mandato di potenza protettrice».

È frequente il caso che una potenza protettrice venga nominata qualora due nazioni rompano le relazioni diplomatiche. In questa circostanza la potenza protettrice provvede a tutelare gli interessi della nazione protetta (da cui ha ricevuto il mandato), a cominciare dalla protezione dei cittadini presenti sul territorio della nazione ricevente. Nel caso in cui le relazioni siano interrotte per lo scoppio di una guerra, la potenza protettrice provvede anche ad assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali nei confronti dei militari della nazione protetta fatti prigionieri di guerra e dei civili che dovessero trovarsi nelle regioni soggette ad occupazione militare.

Poiché la potenza protettrice è nominata dalla nazione i cui interessi devono essere protetti e tale ruolo deve essere accettato dalla nazione ricevente, è essenziale che essa abbia relazioni diplomatiche con entrambi i Paesi. In tempo di guerra è anche richiesto che la potenza protettrice sia uno stato neutrale e che sia ritenuto imparziale.

L'istituto della potenza protettrice risale ai tempi della guerra franco-prussiana del 1870 ed è stata formalizzata nella Convenzione di Ginevra del 1929. Tutte e quattro le convenzioni di Ginevra del 1949 contemplano le funzioni di potenza protettrice. In aggiunta, il Protocollo I del 1977 riconosce anche alla Croce Rossa Internazionale il diritto di fungere da potenza protettrice. Le procedure per la nomina di una potenza protettrice in tempo di pace sono state definite nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.[1][2]

L'istituto non riguarda, invece, la situazione in cui due nazioni non abbiano interrotto le relazioni diplomatiche, ma per svariate ragioni (fra cui quelle economiche) non trovano conveniente mantenerle tramite una presenza diplomatica diretta, ma si affidano ai buoni uffici di una terza per offrire ai propri cittadini all'estero i servizi consolari.

  1. ^ Vienna Convention on Diplomatic Relations (PDF), su legal.un.org, United Nations, 18 aprile 1961.
  2. ^ U.S. Department of State Foreign Affairs Manual, 7 FAM 1020.

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