La promessa di matrimonio è un istituto giuridico previsto in Italia dal codice civile italiano del 1942, dagli artt. dal 79 all'81.
Si attua attraverso una libera dichiarazione di volersi sposare e di voler effettuare le pubblicazioni fatta dai futuri sposi davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza; non occorre nemmeno la presenza di entrambi gli sposi in quanto basta uno soltanto di essi munito di delega. A questa dichiarazione segue l'affissione delle pubblicazioni per otto giorni e relativa registrazione presso l'albo pretorio dell'amministrazione comunale. Il matrimonio può essere celebrato trascorsi tre giorni dalla scadenza del predetto termine. Se le nozze sono celebrate dopo 180 giorni, tuttavia, le pubblicazioni si considerano come non avvenute.[1]