Richiesta di archiviazione

Voce principale: Archiviazione.

La richiesta di archiviazione è un istituto del diritto processuale penale italiano, che viene in rilievo «nel caso in cui durante l’istruzione sommaria la notizia del reato sia ritenuta manifestamente infondata»[1].

Nell'ordinamento italiano, la fase delle indagini preliminari ha un esito vincolato: o il pubblico ministero esercita l'azione penale attraverso uno dei modi previsti dalla legge oppure richiede l'archiviazione delle indagini al GIP. Quest'ultimo valuta la richiesta del P.M. determinandosi immediatamente (de plano) o convocando, in determinati casi previsti al codice di procedura penale, un'apposita udienza (c.d. "udienza di archiviazione").[2][3] Solamente dopo l'accoglimento definitivo del GIP, la richiesta diverrà effettiva

  1. ^ AA.VV., Archiviazione, in Enciclopedia Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 6 agosto 2019 (archiviato il 3 gennaio 2019).
  2. ^ Fabio Varone, Casi e modi dell'archiviazione, Milano, Giuffrè, 2015, ISBN 978-88-1-421057-0.
  3. ^ Paolo Tonini, Manuale di Procedura Penale, 15ª edizione, Firenze, Giuffrè, 2015, pp. 592 ss., ISBN 978-88-1-42001-68.

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