Il servizio universale definisce il livello minimo di qualità che un servizio di pubblica utilità erogato da un gestore pubblico o privato deve garantire alla totalità di utenti. L'obbligo di servizio universale vige anche qualora assicurare il livello minimo non sia economicamente conveniente per il gestore: a tale scopo di norma sono previsti opportuni meccanismi di compensazione, anche a carico della finanza pubblica.
Il diritto dell'Unione europea individua i servizi che prevedono obblighi di servizio universale nell'erogazione di energia elettrica e nel settore delle telecomunicazioni. I singoli ordinamenti nazionali recepiscono tali norme, che possono eventualmente essere estese all'erogazione di ulteriori servizi. In Italia la fattispecie del servizio universale è stata introdotta con il dal D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
Il concetto di servizio universale è previsto anche al di fuori dell'Unione europea, ad esempio in Svizzera.