Veicolo atipico

Nella categoria di veicolo atipico o con caratteristiche atipiche, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada, sono compresi i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti al TITOLO III[1]. Si tratta di veicoli le cui caratteristiche, indicate nel libretto di circolazione, non rispondono in tutto o in parte alle specifiche tecniche necessarie al momento della loro immatricolazione e quindi sono soggetti a normative speciali.

Le principali categorie previste dal codice della strada italiano sono:

  1. motoveicoli o autoveicoli d'epoca (cancellati da Pubblico Registro Automobilistico) iscritti in apposito elenco;
  2. autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti presso registro ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;
  3. filoveicoli: veicoli a motore elettrico, collegati a linea aerea di alimentazione, eventualmente muniti di motore ausiliario di trazione non necessariamente elettrico;
  4. traini turistici che possono trainare, non vincolati da rotaie, fino a 3 rimorchi;
  5. veicoli su rotaia (tram);
  6. veicoli diplomatici esteri o di organizzazioni internazionali;
  7. veicoli immatricolati all'estero;
  8. veicoli appartenenti alle Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale di Stato, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile.[2]
  1. ^ ARTICOLO 59 Veicoli con caratteristiche atipiche, su diritto24.ilsole24ore.com. URL consultato il 15 luglio 2018.
  2. ^ CARATTERISTICHE VEICOLI ATIPICI ( D. Lgs. 285/92; Legge 289/02; D.M. 29/07/94, 9/10/12), su ciamarche.org. URL consultato il 15 luglio 2018.

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