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Nella categoria di veicolo atipico o con caratteristiche atipiche, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada, sono compresi i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti al TITOLO III[1]. Si tratta di veicoli le cui caratteristiche, indicate nel libretto di circolazione, non rispondono in tutto o in parte alle specifiche tecniche necessarie al momento della loro immatricolazione e quindi sono soggetti a normative speciali.
motoveicoli o autoveicoli d'epoca (cancellati da Pubblico Registro Automobilistico) iscritti in apposito elenco;
autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti presso registro ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;
filoveicoli: veicoli a motore elettrico, collegati a linea aerea di alimentazione, eventualmente muniti di motore ausiliario di trazione non necessariamente elettrico;
traini turistici che possono trainare, non vincolati da rotaie, fino a 3 rimorchi;
veicoli su rotaia (tram);
veicoli diplomatici esteri o di organizzazioni internazionali;
veicoli immatricolati all'estero;
veicoli appartenenti alle Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale di Stato, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile.[2]