Il Vicesindaco, nell'ordinamento giuridico italiano e, specificamente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 46, comma 2, viene individuato dal Sindaco tra i componenti della giunta comunale.
Il citato D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 53, dispone che il Vicesindaco sostituisca il Sindaco in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione.